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CODICE PENALE – Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

giovedì, 14 giugno 2012

CODICE PENALE – Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

« Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. »

Possibile che nessun pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio veda le continue ingiustizie quotidiane, le perenni violazioni al principio della legalità e delle leggi vigenti, la perpetua ed omertosa affezione alla illegalità, alla illeceità, alla immoralità che vengono perpetuate ogni giorno, ogni ora, ogni secondo in Italia?

Ma non vi rendete conto che si accoglie con sorpresa ovunque un comportamento civile e onesto?

Ma vi è chiaro che è tutta una mafia e che chi dovrebbe contrastare questo stato di fatto con l’arma del diritto latita evidentemente?

Vi è chiaro che lo stato di diritto è morto e non garantisce nulla ai cittadini che gradiscono invece la legalità e pagano tasse ed imposte in misura eccessivamente gravosa?

Ed a cosa serve questa preistorica e gravosissima pubblica amministrazione se non serve al cittadino, ma pretende di essere servita da cittadini ormai ridotti a sudditi?

E chi controlla il controllore in Italia?

Gradi superiori a quello nazionale di giurisdizione?

Gustavo Gesualdo
alias
Il Cittadino X